IL COMITATO
Dal 2010 uniti per il nostro territorio
CHI SIAMO
Il 7 Marzo 2010 nasce UFFICIALMENTE l’Associazione “Comitato SOS Terra Montichiari” tramite l’ausilio di un comitato di cittadini Monteclarensi. L’associazione è APARTITICA e APOLITICA, ed ha come principi ispiratore la Costituzione Italiana, la legislazione vigente e lo Statuto Sociale, nonchè: l’assenza di fini di lucro, l’esclusivo perseguimento di finalità sociale di salvaguardia dell’ambiente, l’elettività e la gratuità delle cariche sociali, la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, il divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle economiche marginali a esse strettamente connesse e/o accessorie, la libera e volontaria adesione all’associazione, il funzionamento basato sulla volontà democratica espressa dai soci.
In allegato l’Atto Costituzionale dell’ Associazione visibile a tutti.
Lo scopo del momento è informare sia gli iscritti che i visitatori sulle problematiche d’ inquinamento legate alle discariche presenti sul territorio e sulla futura realizzazione del sistema di inertizzazione dell’amianto a mezzo di inceneritore.
«Due cose sono infinite: l’universo e la stupidità umana, ma riguardo l’universo ho ancora dei dubbi.»
Albert Einstein
LO STATUTO DEL “COMITATO SOS TERRA”
Titolo I – DENOMINAZIONE, SEDE E SCOPO
Art. 1.
E’ costituita l’Associazione denominata “Comitato SOS Terra Montichiari”, di seguito semplicemente Associazione. L’Associazione ha sede in Montichiari (BS), via San Giovanni, n. 253, nonché indirizzo e.mail: redazione@montichiarisosterra.it e sito internet: test12.itsol.it.
L’Associazione ha durata illimitata.
Art. 2.
L’Associazione è apartitica, apolitica, senza scopi di lucro, è disciplinata dal presente Statuto ed agisce ai sensi e per gli effetti degli artt. 36 e seguenti del codice civile, della disciplina normativa specifica di settore e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
Art. 3.
L’Associazione persegue esclusivamente finalità di utilità sociale di salvaguardia dell’ambiente, di divulgazione della conoscenza del territorio e delle sue componenti ambientali, di sensibilizzazione e di promozione dei rapporti umani e dell’educazione alla conoscenza e tutela dell’ambiente.
In particolare, per attuare la suddetta finalità, l’Associazione si prefigge di:
A) svolgere manifestazioni, convegni, dibattiti, mostre, per il raggiungimento dei propri obiettivi in ambito comunale, provinciale, regionale, nazionale ed estero;
B) avviare iniziative educative, ricreative e culturali, con riunioni, spettacoli e ritrovi;
C) promuovere e realizzare iniziative di educazione ambientale, con l’intervento di persone esperte, terze all’Associazione, anche presso le scuole di ogni ordine e grado;
D) promuovere e pubblicizzare la propria attività e la propria immagine;
E) svolgere attività di monitoraggio del territorio e formulare proposte di salvaguardia dello stesso;
F) realizzare e produrre eventi multimediali correlati alle attività costituenti l’oggetto sociale;
G) svolgere attività correlate e strumentali alla disciplina prevista dal presente Statuto;
H) svolgere qualsiasi altra attività, connessa agli scopi istituzionali, che venga ritenuta utile per il conseguimento delle finalità associative.
Per il raggiungimento delle proprie finalità, l’Associazione potrà stipulare accordi e convenzioni con enti pubblici e privati; avvalersi della collaborazione di persone esperte esterne all’Associazione; collaborare con altre associazioni che perseguono scopi simili; favorire la partecipazione dei propri soci a convegni ed in genere ad ogni iniziativa concernente la tematica della tutela ambientale, sostenendo i costi vivi sostenuti in relazione alle predette partecipazioni
Titolo II – I SOCI
Art. 5.
Possono essere soci dell’Associazione tutti coloro che ne condividono le finalità ed i principi ispiratori, nonché che ne accettino lo Statuto.
Chi intende aderire all’Associazione deve rivolgere espressa domanda scritta al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividerne le finalità che la stessa si propone e l’impegno ad accettare, senza riserve, lo Statuto, le attività, le finalità e il metodo. All’atto di presentazione della domanda di associazione, devono essere versati gli importi stabiliti per la quota di socio annuale.
Art. 6.
La qualifica di socio si ottiene al momento dell’ammissione all’Associazione, che viene deliberata dal Consiglio Direttivo, nella sua prima seduta successiva alla domanda di ammissione, e, comunque entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento dell’istanza, decorso il quale la domanda si intende senz’altro accolta. La partecipazione dei soci all’Associazione non potrà essere temporanea.
Art. 7.
Tutti i soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa. I soci esercitano il diritto di voto nelle assemblee e possono far parte degli organismi associativi.
Art. 8.
I soci hanno l’obbligo di osservare lo Statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell’Associazione e di corrispondere le quote associative.
Non è ammessa la trasferibilità e la rivalutazione delle quote e dei relativi diritti. Le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite nemmeno dal beneficiario. Ai soci possono essere rimborsate solo le spese effettivamente sostenute, secondo opportuni parametri validi per tutti i soci, preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.
Art. 9.
La qualità di socio si perde per decesso, recesso, morosità e per esclusione secondo le norme del presente Statuto.
Quando il socio violi le norme statutarie, non ottemperi ai doveri che gli derivino dallo Statuto e dalle deliberazioni degli organi sociali, quando il socio ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o morali all’Associazione ovvero in presenza di altri gravi motivi, può essere escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo.
La morosità interviene quando il socio non versa la propria quota associativa annuale entro un mese dalla data di scadenza stabilita dal Consiglio Direttivo e resta inadempiente anche dopo l’ulteriore termine ingiuntogli dallo stesso Consiglio Direttivo. La morosità e l’esclusione sono deliberate dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato il socio interessato. L’esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione del provvedimento adeguatamente motivato.
Art. 10.
La perdita, per qualsiasi causa, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all’Associazione.
Titolo III – L’ASSEMBLEA
Art. 11.
Gli organi dell’Associazione sono: l’Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente.
Art. 12.
L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione. E’ presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo. E’ convocata dal Presidente almeno una volta l’anno per l’approvazione del rendiconto e per affrontare le problematiche e di tutela ambientale più rilevanti per la vita dell’Associazione, anche in riferimento alle finalità educative che l’Associazione si prefigge. E’, comunque, convocata ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno un terzo dei soci, purchè in regola con i versamenti delle quote associative.
Art. 13.
La convocazione dell’assemblea deve essere effettuata almeno cinque giorni prima della data della riunione mediante comunicazione scritta ai soci –da effettuarsi anche tramite fax ovvero e.mail – ed affissione dell’avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative. L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno.
L’Assemblea può riunirsi in un luogo diverso dalla sede sociale, purchè in Italia. Gli associati,ai fini dei loro rapporti con l’Associazione, eleggono domicilio nel luogo, presso il numero di utenza fax ed all’indirizzo di posta elettronica indicati nel Libro dei Soci.
Art. 14.
Possono intervenire all’Assemblea, con diritto di voto, tutti i soci, purchè in regola con il pagamento delle quote associative. Ogni socio ha diritto ad un solo voto e potrà farsi rappresentare, con delega scritta, da altro socio. Ogni socio può essere portatore di una sola delega.
Art. 15.
In prima convocazione l’Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un’ora.
Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo quanto disposto dall’art. 16, comma 2.
Art. 16.
L’Assemblea dei soci approva annualmente il rendiconto; elegge il Consiglio Direttivo, fissandone il numero dei componenti che non potranno essere meno di tre; delibera su ogni argomento sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo; delibera i provvedimenti di espulsione proposti dal Consiglio Direttivo.
Le modifiche statutarie sono deliberate dall’Assemblea con il voto favorevole di almeno la metà di tutti i soci, mentre lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione di patrimonio è deliberato con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci.
Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità, per estratto, mediante affissione nella sede sociale.
Titolo IV – IL CONSIGLIO DIRETTIVO E IL PRESIDENTE
Art. 17.
Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione. Esso è composto da un minimo di tre membri fino a un massimo di nove. Tutti i componenti durano in carica tre anni e possono essere rieletti, fatta eccezione per il primo Consiglio Direttivo, che avrà durata quinquennale.
Art. 18.
Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione. Spetta, in particolare, al Consiglio Direttivo: a) approvare il programma dell’Associazione; b) fissare la data dell’assemblea annuale; c) redigere il rendiconto; d) predisporre la relazione dell’attività svolta; e) adottare tutte le misure necessarie allo svolgimento dell’attività dell’Associazione; f) stabilire l’importo annuale delle quote associative – si precisa che per l’anno sociale 2010, la quota associativa è stabilita in € 7,00 -.
Art. 19.
Il Presidente dell’Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri, dura in carica quanto il Consiglio Direttivo stesso e può essere rieletto. Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione e a lui potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo.
Nell’ambito del Consiglio Direttivo saranno eletti uno o più Vice Presidenti ed un Tesoriere.
Art. 20.
Qualora durante il mandato vengano a mancare uno o più consiglieri si procederà alla sostituzione facendo subentrare l’apposito sostituto, in precedenza nominato, nonché successivamente i primi non eletti, che rimarranno in carica fino alla scadenza del mandato del consigliere sostituito. Il Consiglio Direttivo si considera decaduto quando vengano a mancare i due terzi dei suoi componenti: in questo caso l’Assemblea, convocata dai membri ancora in carica, eleggerà i nuovi componenti del Consiglio Direttivo.
Art. 21.
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta l’anno ovvero ogni qualvolta il Presidente lo riterrà necessario. Le cariche direttive sono a titolo gratuito.
Titolo V – IL PATRIMONIO
Art. 22.
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle quote associative e di iscrizione versate dai soci, da eventuali contributi di privati o di enti pubblici e da eventuali beni acquisiti in proprietà dall’Associazione, nonché da ogni altra entrata compatibile con le finalità sociali dell’Associazione. Eventuali avanzi di gestione o fondi di riserva non potranno essere distribuiti in forma diretta o indiretta tra i soci, ma dovranno esser utilizzati per il raggiungimento dei fini istituzionali.
Art. 23.
L’esercizio sociale ha durata annuale, dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo ed un bilancio consuntivo. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il rendiconto da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale. Il rendiconto dovràessere depositato presso la sede sociale e potrà essere liberamente visionato dai soci.
Art. 24.
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato, su proposta del Consiglio Direttivo, dall’Assemblea dei soci, con le maggioranze previste dall’art. 16, secondo comma. Con la stessa modalità sono nominati i liquidatori. L’eventuale patrimonio residuo sarà devoluto ad enti con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità individuati dall’Assemblea dei soci, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modifiche, e salva diversa destinazione imposta dalla legge.
Titolo VI – NORME FINALI
Art. 25.
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle vigenti norme in materia di associazionismo e, in particolare, alla disciplina normativa di cui al Libro I del Codice Civile,e , in subordine, alla normativa specialistica di settore, in quanto applicabile.
Montichiari, 7 marzo 2010.
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Consiglio Direttivo e i Soci Fondatori